AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

AMBIENTE – AUA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Ancora oggi sono molti i nostri clienti che ci chiedono informazioni sull’AUA, un’autorizzazione ambientale introdotta pochi anni fa, tanto importante quanto poco assimilata dagli operatori del settore.

Con il termine “AUA” si intende l’“Autorizzazione Unica Ambientale”, una specifica forma di autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Chi deve chiedere l’AUA?

La disciplina sull’AUA si applica alle piccole–medie imprese (PMI), oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

Chi non è tenuto a chiedere l’autorizzazione AUA?

L’AUA non si applica ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso ambientali.

Quali sono i titoli ambientali sostituti dall’AUA?

L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all’art. 3, D.P.R. n. 59/2013, ossia:

autorizzazione agli scarichi (artt. 124 e ss., D.L.vo n. 152/2006);

comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (art. 112, D.L.vo n. 152/2006);

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269, D.L.vo n. 152/2006);

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (art. 272, D.L.vo n. 152/2006);

il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);

autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, n. D.L.vo 99/1992);

comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216, D.L.vo n. 152/2006).

Quando bisogna richiedere l’AUA?

La domanda di AUA deve essere presentata dal richiedente al SUAP alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito, nonché in caso di rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli in questione.

Quali sono la modulistica, le tempistiche e gli oneri istruttori per ottenere l’AUA? 

Il modello della domanda di AUA è contenuto nel D.P.C.M. 8 maggio 2015, che ne ha adottato uno unico valevole su tutto il territorio nazionale (le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria modulistica entro il 30 giugno 2015).

Se l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale e lo trasmette entro 90 giorni al SUAP, che rilascia l’AUA; potrà essere indetta la Conferenza di servizi, specialmente se previsto dalla legge. Se, invece, l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP obbligatoriamente indice la Conferenza di Servizi entro 30 giorni. L’Autorità competente, in questo caso, adotta il provvedimento finale entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.

Gli oneri economici da sostenere per ottenere l’AUA sono quelli stabiliti per i vari titoli sostituiti (più eventuali diritti istruttori): la somma totale non può superare quella corrisposta dal richiedente per i vari titoli oggetto di AUA.

Quanto dura l’AUA e quando bisogna rinnovarla?

L’AUA dura 15 anni dal rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, presentando la relativa domanda al SUAP: solo nel caso in cui non sia cambiato nulla il gestore potrà fare riferimento a quanto già depositato. Le tempistiche e le modalità procedurali sono uguali a quelle previste per il primo ottenimento dell’AUA.

Quali sono le sanzioni per l’inosservanza delle norme AUA? 

Il D.P.R. n. 59/2013 attualmente non prevede sanzioni. La Regione Lombardia, con la propria Circolare n. 19/2013, ha previsto invece l’applicabilità delle sanzioni previste dalla normativa vigente per i vari titoli ambientali sostituiti.

Se vuoi saperne di più scrivici!

Inviando dichiaro di aver letto e compreso le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali ivi descritte

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza solo cookie tecnici, necessari al suo funzionamento.

Per saperne di più x