RISCHI FISICI

SICUREZZA LAVORO – RISCHI FISICI

Rumore

Il datore di lavoro deve valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

i valori limite di esposizione e i valori di azione;

tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;

il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui é responsabile;

le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a ridurre al minimo il rumore prodotto, anche se inferiore alla soglia di 80 dBA. Quando viene superata la soglia di 80 dBA, intervengono delle disposizioni specifiche in termini di informazione, controllo sanitario periodico e uso di mezzi di protezione individuali.

Vibrazioni

Il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario, misurare, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

Con ciò si intendono:

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;

esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.

Ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio vibrazioni presente nella propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti a rischio ed attuare se necessario gli interventi preventivi e protettivi previsti dal decreto legge.

Radiazioni ottiche artificiali

Il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

Definiamo cosa intendiamo per radiazioni ottiche artificiali:

campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

valori limite di esposizione: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;

valori di azione: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di 102 campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente indotta attraverso gli arti (IL) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

La Business Solutions srl è in grado di offrire ai propri clienti una valutazione dei rischi fisici puntuale ed analitica, accompagnate da rilievi fonometrici in sito, fondamentali per l’individuazione delle problematiche e la calibrazione dell’attività correttiva da intraprendere.

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