DIA/SCIA

PROGETTAZIONE – DIA/SCIA

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Tale riforma risponde ad una logica di riduzione degli oneri amministrativi fortemente innovativa e migliorativa per il privato, consentendogli di intraprendere un’attività economica sin dalla data di presentazione di una mera segnalazione all’amministrazione pubblica competente

La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare la SCIA, correttamente compilata e completa in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Chi deve presentare la SCIA

Sono tenuti a presentare la SCIA per avviare la propria attività:

coloro che svolgono attività imprenditoriale, artigiana o commerciale

la SCIA abbia il fine di certificare che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per tale attività (e sia usata in sostituzione del relativo provvedimento amministrativo)

l'attività non ha limiti definiti dal settore di appartenenza

Tra questi rientrano quindi ad esempio commercianti al dettaglio e all'ingrosso (per il settore alimentare), attività ricettive e agriturismi, depositi, artigiani, parrucchieri, estetisti e tatuatori, bar e ristoranti.

Sono esonerati da questo obbligo:

piccoli collaboratori artigianali con non più di 3 collaboratori che non emettano gas, rifiuti pericolosi nell'ambiente o rumori molesti e non abbiano scarichi derivanti dalla produzione.

depositi e magazzini pertinenti a negozi di vendita al dettaglio o per attrezzi agricoli

uffici pubblici e studi professionali

ospedali, istituzioni sanitarie e socio assistenziali

scuole senza laboratori

Quando e come presentare la SCIA

La SCIA deve essere presentata in modo telematico al SUAP che si trova nella zona in cui si avvia l'attività.

Non è ammessa altra modalità di presentazione pena la non validità del documento.

Puoi decidere se presentare la domanda attraverso l'associazione di categoria, un professionista o occupartene personalmente collegandoti al relativo sito della tua regione e compilando il modulo secondo la procedura e inviandolo poi attraverso posta PEC e apponendo la firma digitale.

Ricorda che è necessario compilare tutti i campi per procedere nelle diverse sezioni della presentazione del documento e perché il documento venga considerato valido.

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio, modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell'attività accertandosi di avere tutti i requisiti prima di fare domanda.

Cosa succede dopo la presentazione della SCIA

Una volta presentata la Segnalazione Certifica di Inizio Attività, l'ufficio di competenza ha 60 giorni (30 per le attività edilizie) per verificare la domanda e la veridicità dei requisiti e autorizzare l'attività, richiedere omologazione o interromperla e applicare le relative sanzioni.

Al momento della presentazione della domanda ricevi una ricevuta che riporta il numero del protocollo e vale come conferma della consegna del documento.

Poi usare poi questo numero per controllare lo stato della tua richiesta attraverso l'apposito portale messo a disposizione dalla Regione.

La nostra offerta

Business Solutions srl si propone nello svolgimento delle pratiche autorizzative DIA/SCIA accompagnando il cliente in tutte le fasi di ottenimento dell’autorizzazione/licenza/permesso/registrazione necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Se vuoi saperne di più scrivici!

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