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CANTIERI EDILI/MOBILI
SICUREZZA LAVORO – CANTIERI EDILI/MOBILI
Il titolo V del D. Lgs. 81/08 disciplina la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili definendo una serie di obblighi a carico sia del committente delle opere che delle imprese appaltanti, nel dettaglio:
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.)
È il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell’opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile, ai sensi dell’art 91 e art 100 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81 2008). Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile.
Il Piano di sicurezza e coordinamento deve contenere (in base all’Allegato XV del Testo Unico) almeno i seguenti elementi:
l’identificazione e la descrizione dell’opera;
l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,
le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi,
le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, e i numeri di emergenza
la durata prevista di tutte lavorazioni
la stima dei costi della sicurezza.
In riferimento all’area di cantiere: caratteristiche dell’area di cantiere, fattori esterni che comportano rischi per il cantiere.
In riferimento all’organizzazione:
le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
i servizi igienico-assistenziali;
la viabilità principale di cantiere;
gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;
le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c);
le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
la dislocazione degli impianti di cantiere;
la dislocazione delle zone di carico e scarico;
le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)
È il documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno. Il POS rappresenta il dettaglio della Valutazione dei Rischi prevista dagli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, per le attività che si prevede di eseguire in un cantiere edile. Obiettivo del POS è quello di descrivere le migliori contromisure da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l’incolumità fisica dei lavoratori.
Esso contiene almeno i seguenti elementi:
i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
il nominativo del medico competente ove previsto;
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
COORDINAMENTO ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) prevede le seguenti attività:
Predisposizione di un piano di sicurezza e di coordinamento;
Preparazione del fascicolo tecnico dell’opera;
Definizione della stima dei costi per la sicurezza, con riferimento, ove possibile, ai prezzi vigenti ovvero prezzi formulati in base a documentata analisi di mercato;
Approntare un crono programma dei lavori (programma lavori) finalizzato all’individuazione delle attività che si svolgono separatamente o congiuntamente;
Definire un’attività di consulenza merito alla conformità delle opere provvisionali, macchine, attrezzature, impianti, organizzazione del cantiere, procedure di sicurezza, verifiche e controllo check-up.
L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) prevede le seguenti attività:
Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani e delle relative procedure di lavoro;
Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
Organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
Proporre al committente, in caso di gravi inosservanze, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI (P.I.M.U.S.)
Il P.I.M.U.S. è un documento operativo essenziale e da redigere per ogni specifico lavoro in cui è presente un ponteggio, al fine di garantire:
la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio;
la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio;
la sicurezza di persone terze (lavoratori e non) che potrebbero interferire con le fasi di montaggio/smontaggio ma anche in fase di utilizzo (residenti di un edificio, persone in transito).
L’obiettivo del P.I.M.U.S. è quello di fornire istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
Contiene dati riguardanti il luogo di lavoro, il datore di lavoro, la squadra e un disegno esecutivo:
Generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132 (in cui venga presentata la relazione tecnica)
sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Deve inoltre contenere generalmente il progetto del ponteggio, il piano di azione generalizzata, ovvero la planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio, la verifica e le modalità di verifica del piano di appoggio della struttura, modalità di tracciamento del ponteggio, DPI dei lavoratori, strumenti e attrezzi, misure di sicurezza da utilizzare intorno al ponteggio stesso per rendere sicura l’area, ancoraggi, tutti gli accorgimenti adottabili contro la caduta di materiali.
In più una dettagliata illustrazione, passo dopo passo corredata con elaborati grafici del montaggio, trasformazione e smontaggio, affiancati dalla descrizione delle regole di sicurezza da applicare. Infine deve rispettare i requisiti corretti riguardante la segnaletica e in particolare le prescrizioni per i segnali luminosi previsti dall’Allegato XXIX del Testo unico.
Copia del P.I.M.U.S. deve essere esposta e disponibile nei ponteggi.
La nostra proposta
Ciò che abbiamo descritto rappresenta un vasto quadro di obblighi, complessi ed articolati che possono portare diverse realtà, anche quelle con esperienza pluriennale nel campo, ad un difficile adeguamento viste anche le repentine ed innumerevoli evoluzioni normative
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